Gratteri e la criminalizzazione del SÌ: massoni messi sullo stesso piano di imputati e indagati, dimenticando la presunzione di innocenza

di Angelo Giorgianni

L’arte del galleggiamento: galleggiare piuttosto che decidere

Ci sono momenti in cui un Paese si abitua a ciò che non dovrebbe mai diventare normale. Non per malafede, ma per stanchezza. Ci si convince che certi equilibri non si possano toccare, che ogni riforma sia un azzardo, che sia meglio galleggiare piuttosto che decidere. È l’arte italiana del galleggiamento: non risolvere, ma sopportare. Sulla giustizia abbiamo galleggiato a lungo. Non parlo della stragrande maggioranza dei magistrati che ogni giorno affrontano fascicoli, drammi umani e responsabilità enormi con mezzi spesso insufficienti. Parlo del sistema: dell’architettura interna, delle carriere, dell’autogoverno, delle dinamiche correntizie che negli anni hanno trasformato una fisiologia associativa in una struttura di potere.

“Indagato” e “imputato” sono categorie processuali. Non sono sinonimi di colpevolezza.

In questo contesto si collocano le dichiarazioni pubbliche di Nicola Gratteri nel dibattito referendario. Hanno sollevato questioni importanti – l’indipendenza del pubblico ministero, il rischio di pressioni dell’esecutivo, la tutela dei più deboli – ma le hanno accompagnate, a mio avviso, con valutazioni sbagliate, pericolose e non aderenti alla realtà. Spesso si è trattato di slogan suggestivi più che di argomentazioni giuridiche. Quando si afferma che a votare No saranno “le persone perbene” e per il Sì “indagati, imputati e massoni”, non si sta svolgendo un’analisi costituzionale. Si sta introducendo una classificazione morale del corpo elettorale. Un referendum non è un esame di purezza etica. È una scelta su un modello ordinamentale. Trasformarlo in una linea di confine tra “perbene” e “non perbene” significa delegittimare una parte dei cittadini prima ancora di entrare nel merito. “Indagato” e “imputato” sono categorie processuali. Non sono sinonimi di colpevolezza. In uno Stato di diritto la presunzione di innocenza è un pilastro. Usare quei termini come etichette politiche significa piegare un lessico tecnico a una finalità polemica.

L’accostamento alla massoneria: una forma di criminalizzazione indiretta per suggestione

Ancora più grave è l’accostamento ai “massoni”. Qui non siamo nemmeno più nel lessico giuridico, ma in quello evocativo. Si introduce un’ombra indistinta, si richiama un immaginario di opacità, si equipara una libera appartenenza associativa – per quanto discutibile o criticabile sul piano storico o culturale – a categorie processuali come “indagati” e “imputati”. È una forma di criminalizzazione indiretta per suggestione. Non si dimostra nulla, ma si evoca tutto. E la giustizia non può fondarsi sull’evocazione delle ombre. Se si vuole discutere di condizionamenti occulti o di reti di potere, lo si faccia con fatti e responsabilità individuali, non con etichette collettive.

Il problema dei costi della difesa esiste da sempre. Non nasce con questa riforma

Poi c’è lo slogan secondo cui, col SÌ, la giustizia diventerebbe “solo per ricchi e potenti”. Dopo oltre quarantacinque anni di magistratura, in gran parte svolti come pubblico ministero, non riesco a lasciar correre un’affermazione del genere. Perché se fosse vera, significherebbe che l’eguaglianza davanti alla legge è già crollata. Ma non è così. Il pubblico ministero, nel nostro sistema, è già parte processuale. Non è un giudice travestito. Sostiene l’accusa, formula imputazioni, impugna sentenze. La separazione delle carriere non cancella il patrocinio a spese dello Stato, non elimina il diritto di difesa, non sopprime la terzietà del giudice. Le garanzie restano. Il problema dei costi della difesa esiste da sempre. Non nasce con questa riforma. Attribuire questa realtà strutturale alla separazione delle carriere significa spostare il bersaglio.

L’indipendenza del PM

Comprendo invece il timore, anch’esso espresso pubblicamente, che una diversa architettura possa esporre il Pubblico Ministero a pressioni dell’esecutivo. L’indipendenza del PM è un presidio fondamentale. Ma il ragionamento deve essere completo. Se si teme l’indirizzo politico del governo, bisogna interrogarsi anche sull’indirizzo implicito che già oggi si esercita all’interno dell’ordine giudiziario. L’obbligatorietà dell’azione penale è un principio costituzionale. Tuttavia, in un sistema con risorse limitate, la sua applicazione concreta comporta inevitabilmente scelte di priorità. Spesso non è una deviazione patologica: è una necessità. Ma negarne l’esistenza significa ignorare un dato di realtà. In passato si sono verificate distorsioni. Scelte influenzate da sensibilità ideologiche o politiche o da logiche interne che hanno finito per interferire con l’esercizio legittimo di altri poteri dello Stato. Questo non significa demonizzare l’intera magistratura; significa riconoscere che nessuna istituzione è immune da rischi di espansione del proprio ruolo o di degenerazione.

Rischio esterno e condizionamento interno

Ed è qui che il silenzio pesa. Nelle dichiarazioni pubbliche di Gratteri non si coglie una presa di posizione altrettanto netta sul ruolo che nel tempo ha assunto l’Associazione Nazionale Magistrati nel condizionare le dinamiche interne. Un ruolo che egli stesso in passato ha criticato. Le correnti, come ben sa, hanno inciso pesantemente sull’attività del Consiglio Superiore della Magistratura, influenzando incarichi direttivi, progressioni di carriera e talvolta procedimenti disciplinari. Se si parla di indipendenza, non si può evocare solo il rischio esterno e tacere sul condizionamento interno.

La terzietà non è una qualità psicologica: è una garanzia istituzionale

C’è poi l’argomento del PM che dovrebbe essere “un giudice nella sua testa”. Comprendo il valore etico della formula. Anch’io ho chiesto archiviazioni quando le prove non reggevano e ho sostenuto assoluzioni quando il diritto lo imponeva. Ma non perché mi sentissi giudice. Lo facevo perché ero pubblico ministero e la legge me lo imponeva. Uno Stato di diritto non può fondarsi sull’intima disposizione d’animo dell’accusatore. Deve fondarsi su regole chiare, su ruoli distinti, su garanzie strutturali. La terzietà non è una qualità psicologica: è una garanzia istituzionale. Se la tutela dell’imputato dipendesse dalla “mentalità” del PM, il sistema sarebbe fragile già oggi.

La Giustizia non si difende evocando ombre

Le dichiarazioni pubbliche di Gratteri hanno posto temi seri. Ma nel farlo hanno utilizzato categorie divisive, suggestioni allarmistiche e omissioni significative. La giustizia non si difende con slogan né con evocazioni di ombre. Si difende con analisi aderenti alla realtà, con il riconoscimento dei problemi interni ed esterni e con il rispetto per tutti i cittadini. Perché la giustizia non appartiene a una categoria morale. Appartiene alla Repubblica.

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