
di Andrea Piazza
Si può imporre a una persona l’obbligo di non frequentare rappresentanti politici in attività?
Venerdì 15 Maggio 2026, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento formalizzata dall’indagato Totò Cuffaro (foto sopra tratta da Qds), acquisito il parere favorevole dei pubblici ministeri Andrea Zoppi e Claudio Camilleri. La pena concordata pari a tre anni da scontare in servizi sociali, detratta la detenzione domiciliare, sarà in concreto pari a circa due anni e mezzo. Prossimamente l’ex Presidente della Regione Siciliana sarà impegnato nelle attività della ONLUS ‘Casa del Sorriso’ che si occupa dell’accoglienza di ragazzi difficili. Dovrà anche risarcire singolarmente le due Aziende Sanitarie Provinciali di Palermo e Siracusa nella misura di 7 mila e 500 euro. Accessoriamente il GUP ha imposto una condizione / divieto, una sorta di DASPO (non calcistico) ovverosia l’obbligo di non frequentare rappresentanti politici in attività.
Il patteggiamento non è un’ammissione di colpevolezza
Com’è meno noto ai più, il patteggiamento tecnicamente NON COSTITUISCE UN’AMMISSIONE FORMALE DI COLPEVOLEZZA e non sono applicabili le pene accessorie (come l’interdizione dai pubblici uffici), né le misure di sicurezza. Per mia fortuna non sono un politico e, pertanto, non rientrerò nella mannaia degli infrequentabili. Sono un amico “reiterato” di Totò Cuffaro, al quale voglio profondamente bene e non mancherò di fargli sentire prossimamente il mio affetto. Da amico vero, non ho mancato anche di criticarlo apertamente, quando l’ho ritenuto opportuno, chat di partito incluse e/o articoli pubblicati su The Our Sicilia.
Le domande
Ritornando rapidamente al sentimento, sono contento che potrò a breve riabracciarlo. Dopo avere appreso dell’esito a lieto fine, se rapportato ai sei mesi di isolamento domiciliare, mi pongo il quesito se la condizionalità prescritta dal GUP sia ammissibile o diversamente contra legem. In tutta sincerità, mi chiedo e chiedo: la misura limitativa comminata a Cuffaro è illegittima, ovverosia in palese violazione dei principi generali che regolano i diritti della persona, come i diritti civili, la libertà di espressione, il diritto di autodeterminarsi, una vera e propria violazione dei principi fondanti alla base della nostra Carta costituzionale, nonché della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU)? In senso lato, sembra un atto che impone a un essere umano il divieto di respirare non appena ritornato in superficie.
Chi vivrà vedrà
Sarebbe un azzardo pensare che la misura limitativa, nei modi e termini con la quale è stata comminata, risenta di un pizzico di soggettività a discapito dell’oggettività? Ove, per assurdo, una persona affettivamente cara si dovesse trovare in un particolare momento di difficoltà emotiva o fisica, a rigore di logica ci si troverebbe assoggettati allo status, al colore della pelle o la condizione di naufrago, forse soltanto se ci trovassimo nel regno dell’Ade tutto ciò potrebbe non avere senso. Chi vivrà vedrà, magari nonostante ieri mattina sia andato in scena l’ultimo atto, non è ancora arrivato il momento di scrivere la parola fine.








