di Angelo Giorgianni

Dalle denunce di Eretico e dell’Organizzazione Mondiale per la Vita alle nuove sentenze: quando le domande di ieri diventano materia di giudizio e impongono alle istituzioni di riesaminare i fatti.
Quando nel 2021 pubblicammo Strage di Stato. Le verità nascoste della Covid-19 non pretendevamo di possedere una verità rivelata. Pretendevamo qualcosa di molto più semplice e, forse proprio per questo, molto più scomodo: che le decisioni assunte durante l’emergenza sanitaria fossero sottoposte al vaglio della ragione, della scienza, del diritto e della responsabilità. Il libro, pubblicato da Lemma Press, tradotto in più lingue, è stato indicato come bestseller. Ma ciò che conta oggi non sono le copie vendute. Conta il fatto che molte delle domande che ponevamo allora non possono più essere archiviate semplicemente come il prodotto di una stagione di paura. Perché nel frattempo sono intervenuti nuovi dati, nuove analisi e, soprattutto, nuove decisioni giudiziarie. E una democrazia seria dovrebbe avere il coraggio di rileggere il proprio passato alla luce di ciò che è accaduto dopo.
La verità su effetti avversi provocati dal vaccino, sullafarmacovigilanza e sul consenso informato
Nel 2021, insieme a Eretico e all’Organizzazione Mondiale per la Vita, attraverso il contributo di medici, scienziati, ricercatori e professionisti, nel paventare effetti avversi poi verificatisi, denunciavamo anche quello che consideravamo un problema fondamentale: la necessità di conoscere realmente gli effetti avversi dei nuovi vaccini anti-Covid, la necessità di una farmacovigilanza rigorosa e trasparente e, soprattutto, la necessità che il consenso del cittadino fosse realmente informato. Non una firma. Non un adempimento burocratico. Non una scelta compiuta sotto la pressione dell’emergenza. Una scelta consapevole.
Oggi dobbiamo essere estremamente precisi. La comparsa di una patologia dopo una vaccinazione non dimostra, da sola, che la vaccinazione ne sia stata la causa. Questo è un principio elementare di medicina e di statistica. Ma vale anche l’esatto contrario: la semplice presenza di un intervallo temporale non autorizza nessuno a escludere automaticamente un rapporto causale.
I pronunciamenti dei Tribunali di Asti, Torino, Agrigento, Campobasso e Firenze
La questione deve essere studiata caso per caso attraverso la storia clinica, la plausibilità biologica, la letteratura scientifica, la presenza di eventuali cause alternative e tutti gli elementi disponibili. Ed è esattamente ciò che sta accadendo in alcuni procedimenti giudiziari. Il Tribunale di Asti, nel 2025, ha riconosciuto il nesso causale tra la vaccinazione anti-Covid e una grave patologia neurologica manifestatasi dopo due dosi di Comirnaty, riconoscendo alla ricorrente il diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992. La decisione richiama espressamente il criterio della “ragionevole probabilità scientifica” e quello civilistico del “più probabile che non”, dopo avere esaminato le conclusioni dei consulenti tecnici e l’assenza di cause alternative prevalenti. Non si tratta soltanto di una decisione di primo grado. Nel Maggio 2026 la Corte d’Appello di Torino ha confermato il nesso causale tra la vaccinazione anti-Covid e una mielite trasversa nel caso della donna piemontese, confermando il riconoscimento dell’indennizzo. Poi c’è Agrigento. Un uomo che aveva ricevuto una seconda dose di Pfizer nel Marzo 2021 ha sviluppato successivamente una sindrome di Parsonage-Turner, una forma di amiotrofia nevralgica con compromissione funzionale dell’arto superiore. Il Tribunale del lavoro di Agrigento ha riconosciuto il diritto all’indennizzo vitalizio previsto dalla legge n. 210/1992. E c’è Campobasso, dove una sentenza del Tribunale del 2025 ha riguardato una polineuropatia post-vaccinale e ha riconosciuto il nesso causale ai fini dell’indennizzo previsto dalla legge. Infine arriva Firenze. Il 18 Settembre 2026 il Tribunale ha riconosciuto, nel caso concreto esaminato, un danno permanente e irreversibile alla salute ritenuto riconducibile alle due vaccinazioni Pfizer-BioNTech ricevute dalla paziente nel 2021. La consulenza medico-legale ha esaminato la letteratura scientifica, la successione temporale degli eventi, le condizioni della paziente e le possibili spiegazioni alternative.
La scienza, se è tale, non può essere condizionata dalle lobby farmaceutiche
A questo punto sarebbe intellettualmente corretto ammettere che molte patologie successive alla vaccinazione siano state provocate dal vaccino. Ma sarebbe, diversamente, scorretto far finta che queste sentenze non esistano. È questa la differenza tra propaganda e ricerca della verità. Noi non chiediamo che una sentenza sostituisca la scienza, ma la scienza deve essere democratica ed aperta al contributo di tutti e non riservata, come è accaduto, solo a coloro che seguivano il pensiero dominante, condizionato dalle lobbies farmaceutiche. Ora chiediamo che la scienza tenga conto anche delle evidenze che emergono nei Tribunali e che i casi giudiziariamente riconosciuti vengano studiati con la stessa serietà riservata a ogni altra evidenza. Perché qui non parliamo più soltanto di una segnalazione inserita in un database. Parliamo di procedimenti nei quali consulenti tecnici hanno studiato cartelle cliniche, anamnesi, cronologia degli eventi, letteratura scientifica e possibili cause alternative e nei quali giudici hanno ritenuto raggiunta, nei singoli casi, la soglia probatoria necessaria per riconoscere un diritto.
Quando la collettività trae beneficio da una determinata politica vaccinale, nostro ordinamento prevede la tutela per chi subisce una menomazione permanente
Questa è una realtà giuridica che merita di essere conosciuta. E merita di essere conosciuta anche perché la legge n. 210 del 1992 non nasce oggi. È il risultato di un principio di solidarietà: quando la collettività trae beneficio da una determinata politica vaccinale, l’ordinamento prevede, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, una tutela per chi subisce una menomazione permanente. La Corte costituzionale ha più volte ricondotto l’indennizzo a questa logica solidaristica.
Il Legislatore ha poi esteso il sistema anche alle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 raccomandate dall’autorità sanitaria. E questo dato è fondamentale perché smonta una rappresentazione semplicistica del problema.
La farmacovigilanza non nasce per difendere una tesi. Nasce per verificare la sicurezza dei medicinali e dei vaccini
Riconoscere la possibilità di un danno da vaccinazione non significa essere contro i vaccini. Significa riconoscere che nessun trattamento sanitario è sottratto alla possibilità di produrre eventi avversi e che, quando un danno permanente viene riconosciuto come causalmente collegato alla vaccinazione nei casi previsti dalla legge, lo Stato deve farsi carico della tutela. È esattamente per questo che noi insistevamo sul tema della farmacovigilanza. La farmacovigilanza non nasce per difendere una tesi. Nasce per verificare la sicurezza dei medicinali e dei vaccini. Una segnalazione non dimostra automaticamente un nesso causale, e questo deve essere detto con assoluta chiarezza. Ma una segnalazione costituisce un elemento che deve essere valutato. Se emerge un segnale, bisogna studiarlo. Se il segnale non viene confermato, bisogna spiegare perché. Se viene confermato, bisogna intervenire. Questo è il funzionamento fisiologico della scienza.
Le domande ancora oggi senza risposta
La domanda che abbiamo posto allora era dunque semplicissima: siamo davvero sicuri che il sistema abbia ascoltato tutti? Siamo sicuri che ogni evento avverso grave sia stato adeguatamente approfondito? Siamo sicuri che ogni cittadino abbia ricevuto informazioni complete, comprensibili e aggiornate? Siamo sicuri che la pressione dell’emergenza non abbia finito per comprimere il diritto all’autodeterminazione? Siamo sicuri che il consenso informato sia stato sempre un autentico processo decisionale e non, in alcuni casi, una semplice formalità? Sono domande che non possono essere liquidate con l’etichetta “no vax”. Perché il consenso informato non è un’invenzione di chi contesta le politiche vaccinali. È un principio giuridico dell’ordinamento italiano.
Quanto può essere veramente informato un consenso se il cittadino non conosce ciò che la scienza ancora non sa?
La legge n. 219 del 2017 stabilisce il diritto della persona a conoscere diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari, nonché le possibili alternative e le conseguenze dell’eventuale rifiuto. E allora la questione è inevitabile: quanto può essere veramente informato un consenso se il cittadino non conosce ciò che la scienza ancora non sa? L’incertezza non deve essere nascosta. Deve essere comunicata. Un rischio raro non deve essere necessariamente enfatizzato, ma neppure cancellato. Un’incertezza non deve essere trasformata in certezza.
E una certezza non deve essere costruita artificialmente per rassicurare l’opinione pubblica. Questa era, e resta, la nostra battaglia. Non contro la scienza. Per una scienza libera. Non contro la medicina. Per una medicina capace di ascoltare. Non contro i vaccini in quanto tali. Contro l’idea che una politica sanitaria possa sottrarsi alla verifica e al controllo.
Gli effetti avversi gravi al vaccino sono realtà
E oggi le sentenze di Asti, Torino, Agrigento, Campobasso e Firenze rendono questa discussione ancora più attuale. Non perché abbiano pronunciato una sentenza universale sui vaccini anti-Covid. Non l’hanno fatto. Ma perché dimostrano che esistono casi individuali nei quali il rapporto causale è stato ritenuto sufficientemente provato dai giudici sulla base di consulenze medico-legali e del criterio della probabilità prevalente. Questo dovrebbe indurre tutti, nessuno escluso, a una riflessione. A chi ha sempre sostenuto che non esistessero effetti avversi gravi: guardate le sentenze e considerate quello che nell’immediatezza hanno sostenuto medici e scienziati, denunziando potenziali effetti avversi, poi verificatisi. A chi nega che le patologie successive alla vaccinazione non sia causate dal vaccino: guardate il metodo probatorio utilizzato dai tribunali. A chi ha subito un danno e si è sentito ignorato: guardate agli strumenti giuridici che l’ordinamento mette a disposizione.
La verità appartiene ai fatti
E alle istituzioni diciamo una cosa ancora più semplice: non abbiate paura di riesaminare. La verità non appartiene né ai governi né alle opposizioni, né ai vaccinati né ai non vaccinati, né ai medici favorevoli né ai medici critici. La verità appartiene ai fatti. E i fatti possono essere verificati. Oggi sarebbe necessario un grande lavoro nazionale: raccogliere tutte le sentenze passate e recenti relative agli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid; catalogare le patologie riconosciute; analizzare le consulenze tecniche; confrontare i criteri utilizzati dai diversi Tribunali; verificare quali domande amministrative siano state respinte e per quali ragioni; esaminare i dati della farmacovigilanza; individuare i casi ancora controversi. Non per costruire una nuova ideologia. Per costruire conoscenza.
Noi avevamo posto delle domande. Il tempo ci ha dato ragione su ogni singola affermazione
È questo il punto che voglio rivendicare oggi come autore di Strage di Stato, insieme a tutti coloro che in quegli anni hanno scelto di interrogarsi, studiare e denunciare ciò che ritenevano non sufficientemente tutelato. Noi avevamo posto delle domande. Il tempo ci ha dato ragione su ogni singola affermazione. Ed il tempo ha dimostrato che alcune di quelle domande meritavano di essere poste. E oggi alcuni Tribunali stanno fornendo risposte che sarebbe irresponsabile ignorare.
Non chiediamo una medaglia. Non chiediamo che qualcuno ci dia ragione per principio. Chiediamo che nessuno abbia più paura di verificare. Perché se una nostra previsione era sbagliata, la scienza deve dimostrarlo. Se una nostra denuncia era fondata, le istituzioni devono avere l’onestà di riconoscerlo. E se esiste ancora un margine di incertezza, dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. È questo il vero significato della libertà scientifica. È questo il significato del consenso informato. È questo il significato della farmacovigilanza. Ed è questo, soprattutto, il significato dello Stato di diritto.
La verità ha solo bisogno di essere cercata
Una democrazia non è forte quando riesce a zittire il dissenso. È forte quando riesce ad ascoltarlo senza paura e a sottoporlo alla prova dei fatti. Noi siamo ancora qui. Non per chiedere di credere a noi. Ma per chiedere di guardare i dati, leggere le sentenze e verificare la storia. Perché la verità non ha bisogno di essere imposta.
Ha bisogno soltanto di essere cercata.




