Il ‘caso’ della bambina morta a Palermo in un ospedale pubblico: obbligatorietà dei vaccini, il potere della legge e la legge del potere. La diffida alla Regione Siciliana

di Angelo Giorgianni

E’ stata presentata dall’Organizzazione Mondiale per la Vita: “Ci dicano quale legge autorizza eventuali azioni coattive”. Chiesta anche un’ispezione sul percorso sanitario della piccola

Non è una guerra ai vaccini. È una domanda allo Stato: quali sono i limiti del suo potere? È da questa domanda che nasce la diffida formale presentata oggi dall’Organizzazione Mondiale per la Vita alla Regione Siciliana, al DASOE e all’ASP di Messina. Una domanda tanto semplice quanto decisiva: può un’amministrazione trasformare, attraverso una circolare o una direttiva, un obbligo vaccinale previsto dalla legge in un potere di coercizione fisica sulla persona? La risposta, in uno Stato costituzionale, non può essere affidata alle interpretazioni, alle dichiarazioni politiche o alle formule burocratiche. Deve essere scritta in una legge.
La tragedia da cui tutto prende le mosse è quella della bambina di quattro anni morta a Palermo in relazione a un’infezione da difterite. Una morte che impone rispetto, silenzio per il dolore della famiglia e, soprattutto, verità. Ma proprio il bisogno di verità impone di evitare ogni processo sommario e ogni spiegazione precostituita.

Il ruolo della Regione Siciliana

La mancata vaccinazione è un fatto che, se accertato, appartiene al piano degli obblighi previsti dalla legislazione italiana. Ma non può diventare automaticamente la spiegazione di tutto ciò che è accaduto, né può trasformarsi in una presunzione di responsabilità dei genitori prima che siano completati tutti gli accertamenti. Ed è qui che la vicenda assume una dimensione istituzionale. Il 12 Agosto la Regione Siciliana ha annunciato “misure straordinarie di recupero vaccinale” per i bambini da zero a sei anni. Tra le misure indicate figurano richiami d’ufficio, convocazioni delle famiglie, prenotazioni dirette e comunicazioni della data della vaccinazione. In caso di ulteriore inadempimento viene inoltre indicata la contestazione della violazione e la “segnalazione all’autorità giudiziaria competente”.

“Azioni operative e coattive”: a che titolo? Gli articoli 32 e 13 della Costituzione

Ma, accanto a queste espressioni, sono state utilizzate anche parole come “azioni operative e coattive”. E allora bisogna fermarsi. Perché coattivo non è un aggettivo innocuo. Se con quella parola si intende semplicemente l’attività amministrativa di recupero dell’adempimento, la Regione lo chiarisca. Se invece si intende la possibilità di procedere alla somministrazione materiale di un trattamento sanitario contro la volontà dell’interessato, magari attraverso la forza, siamo davanti a una questione completamente diversa. Qui entrano in gioco gli articoli 13 e 32 della Costituzione. L’articolo 32 stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. L’articolo 13 protegge la libertà personale.

Nessun atto amministrativo può creare autonomamente un potere incidente sulla libertà personale che il legislatore non abbia previsto: questo vale anche per la Regione Siciliana

La differenza è fondamentale: un trattamento può essere obbligatorio senza che ciò significhi automaticamente che l’amministrazione sia autorizzata a imporlo fisicamente. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2025, ha evidenziato proprio la particolare delicatezza dei trattamenti sanitari coattivi, quando cioè la persona può essere sottoposta al trattamento mediante la forza, richiamando le garanzie dell’articolo 13 oltre a quelle dell’articolo 32 e la natura eccezionale di una simile forma di intervento. La domanda, dunque, è inevitabile: qual è la legge che autorizzerebbe la Regione a esercitare un simile potere? La risposta non può essere una circolare. Non può essere un protocollo. Non può essere un ordine di servizio. Perché nessun atto amministrativo può creare autonomamente un potere incidente sulla libertà personale che il legislatore non abbia previsto.

Sulla base di quali leggi si sono mossi gli uffici della Regione Siciliana in questa vicenda?

Questo è il cuore della diffida. E non è un dettaglio tecnico. È il confine che separa lo Stato di diritto dallo Stato amministrativo senza limiti. C’è poi un secondo interrogativo. La Regione parla di “segnalazione all’autorità giudiziaria competente”. Ma quale autorità? Per quale violazione? Sulla base di quale norma? Con quali presupposti? Quale procedimento? Quali garanzie per il minore e per gli esercenti la responsabilità genitoriale? Anche qui la risposta deve essere precisa. Non contestiamo che le autorità sanitarie possano, quando la legge lo prevede, trasmettere informazioni alla magistratura. Contestiamo l’idea di una segnalazione automatica come conseguenza indistinta della sola mancata vaccinazione, senza l’indicazione della specifica disposizione legislativa che la legittima.

Le leggi bisogna conoscerle. Per evitare confusione. E la legge nazionale è chiarissima

C’è un precedente normativo che rende il tema ancora più delicato. L’originario articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2017 prevedeva uno specifico meccanismo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Ma quella disposizione venne soppressa in sede di conversione dalla legge n. 119 del 2017. Quella formulazione storica, dunque, non può essere oggi utilizzata come fonte vigente di un potere. Se esiste una diversa norma che oggi consente la segnalazione, la Regione la indichi. È tutto. Non stiamo chiedendo un privilegio. Stiamo chiedendo la legge. E lo facciamo proprio mentre la stessa Regione, il 28 Agosto, ha comunicato che i due casi di difterite registrati a Palermo, riguardanti minori dello stesso nucleo familiare, non costituiscono un cluster epidemico, aggiungendo, attraverso le parole dell’assessore regionale alla Salute, che “non siamo di fronte a un’emergenza”. La precisazione non mette in discussione l’obbligo vaccinale. Ma pone una domanda ulteriore: se non siamo davanti a un’emergenza, quali sono esattamente i presupposti epidemiologici, amministrativi e giuridici delle misure definite “straordinarie”? Anche questa risposta deve essere documentata.

La richiesta di una verifica ispettiva. Per accertare, citando solo due esempi, quali terapie sono state praticate e se sono stati rispettati i protocolli

Ma la diffida contiene una seconda richiesta, che riteniamo altrettanto importante e che rischia di essere oscurata dal clamore sul tema vaccinale. Abbiamo chiesto una verifica ispettiva sull’assistenza sanitaria ricevuta dalla bambina prima della morte. Non abbiamo accusato i medici. Non abbiamo stabilito responsabilità. Non abbiamo emesso sentenze. Abbiamo chiesto un’ispezione. Perché la mancata vaccinazione e la qualità dell’assistenza sanitaria sono due questioni diverse e devono rimanere tali. Bisogna verificare che cosa sia successo nei diversi accessi alle strutture sanitarie. Quali diagnosi siano state formulate. Quali esami siano stati eseguiti. Quando sia stato formulato, eventualmente, il sospetto di una grave patologia infettiva. Quali terapie siano state praticate. Quali consulenze siano state richieste. Come siano state gestite le comunicazioni tra le diverse strutture. Se siano stati rispettati i protocolli. Se vi siano stati ritardi, omissioni o criticità organizzative. Tutto questo non significa accusare qualcuno. Significa fare ciò che uno Stato serio deve fare davanti alla morte di una bambina: accertare ogni elemento rilevante prima di pronunciare qualsiasi giudizio.

La verità non può essere cercata soltanto nella direzione che appare più conveniente

Se emergeranno responsabilità genitoriali, dovranno essere accertate. Se emergeranno responsabilità sanitarie, dovranno essere accertate. Se non emergerà alcuna responsabilità, anche questo dovrà essere accertato. La verità non può essere cercata soltanto nella direzione che appare più conveniente. Per questo abbiamo chiesto anche l’accesso agli atti. Vogliamo conoscere la circolare del 12 Agosto, gli atti attuativi, i protocolli, i verbali della task force, i pareri tecnici ed epidemiologici, i criteri utilizzati per individuare i destinatari delle misure e ogni documento relativo alle “azioni operative e coattive”. Vogliamo sapere che cosa significhi quella parola. Vogliamo sapere quale legge la sostiene. Vogliamo sapere quali poteri intenda realmente esercitare l’amministrazione. E vogliamo sapere se, parallelamente alla pressione sull’adempimento vaccinale, la Regione abbia esercitato fino in fondo i propri poteri di vigilanza sull’assistenza sanitaria.

Il compito delle istituzioni non è rassicurare ma accertare. E impedire che chi esercita il potere pubblico possa oltrepassare i limiti che la stessa legge gli impone

Perché c’è una tentazione pericolosa nelle società contemporanee: quando accade una tragedia, cercare immediatamente un colpevole e costruire intorno a quel colpevole una spiegazione rassicurante. Ma il compito delle istituzioni non è rassicurare. È accertare. E il compito della legge non è soltanto imporre obblighi ai cittadini. È anche impedire che chi esercita il potere pubblico possa oltrepassare i limiti che la stessa legge gli impone. Questa diffida, dunque, non è una dichiarazione di guerra alla vaccinazione. È, semmai, una richiesta di chiarezza allo Stato. Se c’è un obbligo, si indichi la legge. Se c’è una sanzione, si indichi la legge. Se c’è una segnalazione giudiziaria, si indichi la legge. Se c’è una coercizione fisica, si indichi la legge. Perché proprio nei momenti in cui la paura cresce, la Costituzione deve diventare più forte, non più debole.

In uno Stato di diritto il potere non si misura dalla forza con cui può essere esercitato. Si misura dalla legge che lo autorizza

Quando un bambino è coinvolto, questo principio dovrebbe valere ancora di più. La salute pubblica è un bene costituzionale. La libertà personale è un bene costituzionale. La dignità della persona è un bene costituzionale. La responsabilità genitoriale è tutelata dall’ordinamento. Nessuno di questi principi può essere cancellato dagli altri. È questa la ragione della nostra iniziativa. Non chiediamo che la legge venga disapplicata. Chiediamo che venga applicata. A tutti. Ai cittadini, ma anche alle istituzioni. Perché in uno Stato di diritto il potere non si misura dalla forza con cui può essere esercitato. Si misura dalla legge che lo autorizza. E davanti a una parola come “coattivo”, oggi, la domanda non può che essere una: dove sta scritto?

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