Formazione professionale siciliana, revocato l’accreditamento al Cerf. Il primo provvedimento di una possibile lunga serie da parte dell’amministrazione regionale?

di Mandrake

La domanda non è oziosa e illustriamo il perché

La revoca dell’accreditamento al Cerf, ente con circa 500 dipendenti che opera sia nella Formazione per minori in obbligo scolastico, sia per quella per adulti disoccupati riapre la questione, mai assopita, dei rischi gestionali legati alla situazione di oligopolio nel settore della Formazione professionale siciliana. La cancellazione del Cerf entra a pieno titolo nella discussione accesa, oramai da mesi, a tutti i livelli istituzionali e non, in Sicilia sulla tipologia di rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente, posto in essere da taluni enti formativi. L’inadempienza retributiva del Cerf nei confronti dei propri dipendenti ha rappresentato chiaro sintomo di inaffidabilità dell’organismo di Formazione che è proprio in ragione del proprio accreditamento a riceve erogazioni pubbliche per l’offerta formativa. La revoca dell’accreditamento è iniziata con la cosiddetta fase di avvio da parte del dipartimento regionale della Formazione professionale. Il Cerf si è opposto rivolgendosi ai giudici del TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale). I Giudici del TAR Sicilia, di fatto, con una sentenza che potete leggere sotto, hanno dato ragione all’amministrazione regionale. Così il dirigente generale del dipartimento regionale della Formazione professionale, con decreto.87 del 16 Febbraio scorso, ha revocato l’accreditamento al Cerf.

Troppi contratti atipici in un contesto di oligopolio non ostacolato dalla stessa Regione siciliana

E’ noto che, senza l’accerditamento, un ente formativo non può operare. Così resta incerto il futuro dei circa 500 dipendenti del Cerf. Se pensiamo che operano in Sicilia alcuni enti che drenano il 70 per cento del finanziamento complessivo per i percorsi formativi, è spontaneo chiedersi come mai, con l’esiguo personale subordinato e l’utilizzo sfrenato del contratto atipico, riescano a gestire decine e decine di sedi formative nell’Isola. E, soprattutto, alla luce del secondo comma dell’articolo 70 della legge regionale numero 3 del 2024, ci chiediamo: hanno già ottemperato all’assunzione delle quattro figure per sede formativa, comunicandolo alle istituzioni preposte ed alle parti sociali di categoria?

Migliaia di lavoratori a rischio?

La capacità organizzativa e strutturale tra gli enti si misura nel rispetto delle stesse regole, anche di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Se ciò non avviene e qualcuno dovesse avvantaggiarsene, di certo non resterebbe inosservato alle istituzioni preposte al rispetto delle leggi. Ed allora, non vorremmo che quello del Cerf sia il primo di una lunga serie di revoche. In tal caso il settore subirebbe uno scossone che metterebbe in dubbio il futuro di migliaia di lavoratori in un contesto generale che prevede la copertura finanziaria certa per le attività formative almeno fino al 2030. Un paradosso che la Sicilia di oggi, affamata di competenze e qualifiche, non può permettersi.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante
protempore
, rappresentata e difesa dall’avvocato Adolfo Landi, con domiciliodigitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale (Dipartimentodella Formazione Professionale della Regione Sicilia) e l’AssessoratoRegionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (DipartimentoRegionale Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro Palermo – Comandocarabinieri per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Palermo), in persona deirispettivi Assessori
pro tempore
, rappresentati e difesi
ope legis
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitalecome da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
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  • del provvedimento prot. n.-OMISSIS- notificato con PEC di pari data,avente per oggetto “Avvio del procedimento di revoca ex art. 7 della Legge241/1990, ex art. 15, comma 3 lettera i) del D.P. Reg. 25/5015. Contestualesospensione immediata del DDG -OMISSIS-del 18.07.2016 così come variatocon DDG-OMISSIS-del 21.04.2017 e DDG -OMISSIS-del 02.02.2018 e DDG-OMISSIS-del 01.10.2020 e -OMISSIS-del 25.01.2022”, nella parte in cui vi silegge <<
    in attuazione a quanto previsto dall’art. 15 del D.P. reg. n.25/2015, comma 3 lettera i) si dispone la sospensione immediatadell’accreditamento concesso con DDG n. -OMISSIS-del 18.07.2016

;

  • della nota, del Servizio -OMISSIS-, del 16.10.2023, trasmessa con Pec di paridata, di parziale diniego all’istanza di accesso agli atti formulata da -OMISSIS-l’11.10.2023, con particolare riguardo alla nota ComandoCarabinieri Gruppo per la Tutela del Lavoro di Palermo datata 19.09.2023;
  • ove occorra, del verbale di verifica del 19.09.2023, redatto dal ComandoCarabinieri tutela del Lavoro di Palermo, sulla cui unica scorta il Servizio 3ha disposto la sospensione dell’accreditamento;
  • ove occorra, della recente nota prot n. -OMISSIS-, del 23.10.2023;
  • di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, attuativo e integrativoconnesso e/o consequenziale;
    nonché per la declaratoria di accertamento:
    del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale ditutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata indata 09.10.2023, e, per quanto in questa sede rileva, del diniego d’accesso alverbale di verifica del 19.09.2023, redatto dal Comando Carabinieri tuteladel Lavoro di Palermo, con conseguente ordine alle Amministrazioniintimate di esibizione della documentazione richiesta, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 116, decreto legislativo n. 104/2010;
    e per la conseguente condanna:
    dell’Amministrazione Regionale al risarcimento di tutti i danni ingiustiarrecati alla ricorrente a causa della impossibilità, che dalla sospensione le
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    deriva, a partecipare agli emanati bandi e/o avvisi, ivi compreso ilpubblicato Avviso 7, il progetto relativo allo scorrimento avviso 8 e allepotenziali richieste di collaborazione in ATS pervenute alla ricorrente;
    Visto il ricorso e i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
    Visto il decreto cautelare n.-OMISSIS- del 31.10.2023 il quale, ai sensidell’art. 56 cod. proc. amm., ha accolto l’istanza di tutela cautelaremonocratica consentendo l’accreditamento ai fini della partecipazione (conriserva) alle procedure in scadenza nelle more della trattazione collegialedell’istanza cautelare;
    Vista l’ordinanza-OMISSIS- del 22.11.2023 con la quale il Collegio hadichiarato la cessata materia del contendere sull’istanza ex art. 116, comma2, c.p.a., di parte ricorrente e ha disposto incombenti istruttori a chiarimentodei fatti di causa;
    Vista la memoria depositata in data 4.1.2024 dai Carabinieri del GruppoTutela del Lavoro di Palermo quale adempimento degli incombenti dispostidal Collegio;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssaElena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
    Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza informa semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alleparti;
    Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
    FATTO
  1. Con atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, la societàricorrente, organismo di formazione professionale accreditato presso laRegione, ha impugnato l’atto con il quale le è stato notificato l’avvio delprocedimento per la revoca dell’accreditamento regionale nella parte in cui,
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    contestualmente a tale comunicazione, le è stata applicata la sospensioneimmediata cautelare, ex l’art. 15 del D.P. reg. n. 25/2015, comma 3 letterai), dell’accreditamento concesso con DDG n. -OMISSIS-del 18.07.2016. Laricorrente ha, inoltre, impugnato gli atti presupposti alla determinazionecautelare citata.
  2. L’unico motivo di doglianza proposto è così rubricato: “
    violazione e falsaapplicazione dell’articolo 15, lettera i), decreto presidenziale 01.10.2015, n.25. violazione del principio di legalità. violazione e falsa applicazionedell’articolo 15, comma 2, decreto presidenziale 01.10.2015, n. 25. violazionedel principio di legalità. eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.violazione e falsa applicazione dell’art. 21quater, legge 7.08.1990, n. 241.carenza di motivazione. violazione del principio del contrarius actus.violazione dei principi di buon andamento e imparzialità
    ”. La ricorrentecontesta la legittimità della determinazione presa in fase interinaledall’amministrazione resistente perché contraria a quanto disposto dall’art.15, comma 2, D.P. reg. n. 25/2015 secondo il quale: “
    per gravi ragioni, e peril tempo strettamente necessario, è in facoltà dell’Amministrazione disporrecontestualmente la sospensione dell’accreditamento in conformità all’art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
    ”; e contraria a quanto dispostodall’art. 21 quater, comma 2, legge n. 241/1990 secondo il quale “
    l’efficaciaovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, pergravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che loha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine dellasospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essereprorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenuteesigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre itermini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies
    ”. Secondo la prospettazione difensiva il provvedimento di sospensioneimmediata dell’accreditamento sarebbe stato adottato in carenza deipresupposti di gravità e urgenza richiesti dalla legge e senza che sia stata
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    condotta un’adeguata istruttoria sulla contestata situazione di inadempienzeretributive della ricorrente nei confronti dei propri dipendenti, argomentofondante le ragioni dell’amministrazione.
  3. L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una memoriadepositata in data 15.11.2023, con la quale ha chiesto nel merito il rigetto delricorso, e con il deposito di documenti.
  4. Con l’ordinanza-OMISSIS- del 22.11.2023 il Collegio ha richiesto aiCarabinieri per la tutela del lavoro, gruppo di Palermo, documentatichiarimenti sull’attualità della situazione di inadempimento restributivodella ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato,cioè alla data del 3.10.2023. Si precisa, infatti, che il provvedimento disospensione dà atto “
    dell’esito della verifica ispettiva
    ” nella quale si riferisce“
    la situazione dell’ente conclamata a dicembre 2022
    ”.
  5. In data 27.12.2023 i Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo hannodepositato una nota datata 22 dicembre 2023 con la quale hanno fornito ichiarimenti richiesti dal Collegio. In data 4.1.2024 parte resistente hadepositato un’ulteriore memoria chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
  6. All’udienza camerale dell’11 gennaio 2024, previo avviso alle parti sullapossibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60,c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
    DIRITTO
  7. Il motivo di illegittimità è infondato per le ragioni che seguono.
  8. I presupposti per adottare da parte dell’amministrazione il provvedimentoex art. 15, comma 2, D.P. reg. n. 25/2015,
    species
    rispetto al
    genus
    deiprovvedimenti di sospensione dell’efficacia degli atti amministratividisciplinati ex art. 21 nonies, comma 2, L. 241/1990, sono i seguenti: unamotivazione esauriente rispetto alle gravi ragioni che giustificano ilprovvedimento di sospensione, il riferimento al tempo strettamentenecessario di durata del provvedimento interinale e la titolarità del potere del
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    soggetto che deve adottarlo il quale è “
    lo stesso organo ha emanato ovvero daaltro organo previsto dalla legge
    ”.
    Per quanto riguarda la gravità delle ragioni che hanno portatol’amministrazione alla sospensione immediata queste sono adeguatamentemotivate nei provvedimenti prodromici a cui si fa esplicito riferimento nelpreambolo della determinazione finale. Gli atti che sono stati valutati in sededi istruttoria sono: l’esposto/denuncia del sindacato prot. n. -OMISSIS-, del09.09.2023 (allegato 4 del ricorso), la richiesta di accertamenti formulata dalServizio 3 in data 18.09.2023 (allegato 5 del ricorso) e la nota del ComandoCarabinieri Tutela del Lavoro del 19.09.2023 (allegato 6 del ricorso).
    Tali atti ai quali si richiama il provvedimento finale ripercorronol’istruttoria compiuta e il loro contenuto si deve intendere parte integrantedella motivazione che li richiama
    per relationem.
    Da tale istruttoria emergeuna situazione conclamata di inadempienze retributive della societàricorrente nei confronti dei propri dipendenti, denunciata in prima istanzadall’associazione sindacale di riferimento, accertata e documentata almenofino a dicembre 2022.
    Nella memoria prodotta dai Carabinieri del gruppo specializzato datata 22dicembre 2023 si trova il riscontro del fatto che tale situazione era attualeanche al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, ovvero adottobre 2023, nonostante l’ultimo accertamento riportatodall’amministrazione resistente risaliva a dicembre 2022. I Carabinierihanno infatti appreso dall’INPS di Palermo che in data 28 novembre 2023l’ente “
    aveva già intrapreso un accertamento ispettivo nei confronti dell’entedi formazione professionale
    ” e da questo “
    sono stati acquisiti i primi atti endoprocedimentali dai quali emergeva che i dipendenti assunti a dichiarazionenon ricevevano retribuzione dal mese di febbraio 2023
    ”.
    Il riscontro a quanto appena esposto è confermato dai dati emersi dallaconsultazione del libro unico LUL, e dai prospetti paga sottoscritti assiemealla tracciabilità delle retribuzioni erogate, relativamente al periodo da
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    01.10.2022 al 3.10.2023; da tale “
    documentazione acquisita emergeva chel’ultima retribuzione erogata è quella riferita al mese di gennaio 2023”
    .
    Dalle risultanze anzidette, appare allora evidente che il provvedimento disospensione non solo deve intendersi formalmente legittimo, in quantosupportato da una adeguata motivazione e da sufficiente istruttoria, maanche sostanzialmente legittimo dal punto di vista delle gravi ragionirichieste della legge per l’esercizio del potere. L’inadempimento retributivo,sintomo di inaffidabilità dell’organismo di formazione che in ragione delproprio accreditamento riceve erogazioni pubbliche, era grave e attuale almomento dell’adozione del provvedimento interinale.
    Per quanto riguarda il termine di durata della sospensione, giova ricordareche tale provvedimento è per natura temporaneo e strumentale ad assicurarein una fase cautelare il raggiungimento del bene vita al quale è preposto ilprocedimento principale. Nel caso di specie la sospensione immediata è statacomunicata alla ricorrente unitamente all’avvio del procedimento per larevoca definitiva dell’accreditamento presso la Regione come organismo diformazione.
    L’inequivoca connotazione dell’atto prot. -OMISSIS-, del 03.10.2023 rende lasospensione per gravi ragioni una misura urgente e necessaria per assicurareche, durante il tempo che occorre per arrivare all’esito del procedimento direvoca, non si verifichino conseguenze peggiori e irreparabili, in termini diperdite di denari pubblici, a fronte della situazione di grave inadempienza diparte ricorrente. Tale lettura del provvedimento è allora univocanell’individuare come termine finale il “
    tempo strettamente necessario
    ” peresitare il procedimento principale di revoca.
    Per quanto riguarda, in ultimo aspetto, il requisito formale dell’identità diorgano che ha adottato il provvedimento sospeso e quello di secondo grado disospensione, parte ricorrente ne ha fornito un’interpretazione eccessivamenterestrittiva richiedendo che non solo l’organo debba essere il medesimo maidentica anche la forma dell’atto. Tale ricostruzione non può trovare
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    accoglimento, nel caso di specie. L’accreditamento dell’organismo diformazione è stato disposto con D.D.G. n. -OMISSIS-del 18.07.2016 e lasospensione è stata disposta con la comunicazione di avvio del procedimentodi revoca, prot. n.-OMISSIS- questi atti sono solo formalmente differenti maprovengono dal medesimo organo della pubblica amministrazione e ciòrispetta perfettamente il requisito legale richiesto dalla norma per il correttoesercizio del potere.
  9. Per questi motivi il ricorso va respinto e le spese, liquidate come dadispositivo, devono seguire la soccombenza.
    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lorigetta.
    Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favoredelle parti resistenti in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spesegenerali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
    Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024con l’intervento dei magistrati:
    Federica Cabrini, Presidente
    Fabrizio Giallombardo, Referendario
    Elena Farhat, Referendario, Estensore
    L’ESTENSORE
    IL PRESIDENTE
    Elena Farhat
    Federica Cabrini

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