Cesare Sacchetti su La Cruna dell'Ago ricostruisce i retroscena dell'omicidio di Giacomo Matteotti. Partendo dalla testimonianza dei figlio Matteo Matteotti (qui l'articolo)
NON SI RIDUCE IL DIVARIO TRA NORD E SUD
In Italia il divario economico e infrastrutturale tra Nord e Sud non accenna a diminuire. Lo certifica anche la Nona Relazione sulla coesione europea (qui un articolo de il Punto).
IL BRITANNIA E L'ITALIA A 'SPEZZATINO'
Cosa avvenne la notte del 2 Giugno del 1992? Inizia la fine dell'Italia che, per volere degli anglosassoni, verrà piano piano svenduta. Una lettura necessaria per capire perché oggi il nostro Paese è alla frutta (qui l'articolo de La Cruna dell'Ago).
LA GIOVANE FOLLIA AL POTERE A ROMA
La storia di Eliogabalo, l'imperatore romano strano e bizzarro per antonomasia. Una minibiografia (leggi qui l'articolo di QUORA).
IL PIANO DEL GOVERNO PER RENDERE STRADE E STAZIONI FERROVIARIE SICURE
Mille e 400 militari in più per rendere le strade e le stazioni ferroviarie più sicure. Lo ha annunciato il Governo di Giorgia Meloni (come potete leggere qui).
UN ULTRA 65ENNE SU QUATTRO RINUNCIA A CURARSI PERCHE' NON HA I SOLDI
In Italia, su quattro cittadini che hanno superato i 65 anni di età, uno rinuncia alle cure per costi elevati, liste di attesa e paura del Covid (qui un articolo di sanità informazione).
PRIMI A CAPIRE CHE L'EUROPA E' CON LE 'PEZZE AL CULO' SONO GLI EUROPEI - Oltre il 70% dei cittadini europei prevede che il proprio tenore di vita diminuirà nel 2024. È quanto emerge da un'indagine commissionata dal Parlamento europeo. Il 37% degli intervistati ha ammesso di avere difficoltà a pagare le bollette.
IN FRANCIA MERDA CONTRO LA GLOBALIZZAZIONE - In Francia gli agricoltori protestano contro l'importazione di prodotti agricoli dall'universo mondo. E' una contestazione contro la globalizzazione che piace tanto a chi ha piazzato Emmanuel Macron all'Eliseo. La protesta degli agricoltori francesi consiste nell'imbrattare di merda gli edifici amministrativi. Merda contro la globalizzazione.
RUSSIA E IRAN SEMPRE PIU' VICINI CONTRO L'OCCIDENTE - Il Ministro degli Esteri della Russia, Sergej Lavrov, e il Ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir Abdollahian, hanno firmato un accordo per contrastare le sanzioni. Il riferimento dovrebbe essere alle sanzioni occidentali che colpiscono questi due Paesi sempre più in sintonia contro l'Occidente.
E' L'UNGHERIA O TUTTA LA UE CHE NON VUOLE PIU' DARE SOLDI ALL'UCRAINA? - L'Ungheria non appoggerà la decisione di avviare i negoziati per l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. E si opporrà allo stanziamento di 50 miliardi di euro in favore della stessa Ucraina. Non si capisce se sia la volontà dell'Ungheria o se sia un gioco delle parti organizzato dalla Ue per non dare più soldi all'Ucraina.
PALERMO AGLI ULTIMI POSTI PER QUALITA' DELLA VITA - Palermo si trova agli ultimi posti in Italia per qualità della vita. Se è così perché tanti registi scelgono Palermo per girare i loro film? La città non è tenuta bene, certo. Forse Palermo, da oltre un decennio, paga l'immondizia nelle strade e le stesse strade e marciapiedi che cadono a pezzi.
IL DILEMMA - Corte dei Conti per la Sicilia o Corte dei Conti per l'Italia? Non si tratta di una domanda retorica ma della chiave di volta per capire perché rischiamo di finire come l'Isola Ferdinandea (che dalle parti di Sciacca si chiama Isola Giulia) che affondò.
EGREGIO IGNAZIO CORRAO, LA UE E' FINITA - Ignazio Corrao, eurodeputato eletto nel collegio Sicilia-Sardegna, pensa ancora che la procedura d'infrazione appioppata dalla Ue all'Italia in merito ai mancati bandi per le spiagge sia un fatto grave. La procedura d'infrazione 'europeista' oggi è solo carta stracciaperché l'Unione europea è in dissolvimento. Ed è meglio che le spiagge italiane restino agli italiani e non finiscano nelle mani straniere, tedesche soprattutto.
ATTACCO INFORMATICO ALLA PIU' GRANDE BANCA DEL MONDO (CON PAGAMENTO DI RISCATTO) - Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), che è considerata la più grande banca del mondo, avrebbe pagato un riscatto dopo aver subito un attacco di hacker. La notizia la leggiamo in un articolo pubblicato da RENOVATIO 21. Si sarebbe trattato di un grande attacco informatico che ha messo in crisi anche i sistemi di posta elettronica.
LA RUSSIA REGALA GRANO AI PAESI AFRICANI - Una nave russa con 25 mila tonnellate di grano è salpata dal porto di Novorossijsk, sul Mar Nero, diretta in Africa. Il grano verrà regalato ad un Paese africano. La Russia è il più grande produttore al mondo di grano e sta regalando tanto grano ai Paesi africani. Questo contribuisce a non far lievitare il prezzo del grano nei mercati internazionali.
UN ROBOT SCAMBIA UN UOMO PER UN PEPERONE E LO UCCIDE - Un robot industriale ha scambiato un lavoratore per una scatola di peperoni e l'ha sbattuto sul nastro trasportatore. L'uomo è morto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla testa e al torace. E' successo a Gyeongsang, nella Corea del Sud. Chissà quante ne vedremo tra robot e intelligenza artificiale.
LA CRISI ECONOMICA DELLA UE IN UN RAFFRONTO CON GLI USA - L'economia dell'Unione europea oggi rappresenta il 65% dell'economia degli Stati Uniti d'America. Dieci anni fa rappresentava il 91% dell'economia statunitense. Lo scrive il Financial Times, notizia rilanciata da un canale Telegram.
SOGNO DEMOCRATICO AMERICANO: Un sorteggio al posto delle elezioni presidenziali. E' la proposta che arriva da un docente universitario americano. Potrebbe essere un modo per fare rieleggere il presidente uscente, il Democratico Joe Biden. Invece di 'taroccare' le elezioni, come avvenne nel Dicembre del 2020, si 'taroccherebbe' solo il sorteggio con notevole risparmio di soldi ed energie...
AL VIA LA NUOVA SERIE DEL SERIAL "REINDUSTRIALIZZAZIONE DI TERMI IMERESE CON CASSA INTEGRAZIONE INFINITA" - Continua il serial a puntate della reindustrializzazione di Termini Imerese. A oltre dieci anni dalla chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese si va avanti con Cassa integrazione e bandi che si risolvono sempre in investimenti di denaro pubblico che risultano fallimentari. Il serial è iniziato con il Governo regionale di Raffaele Lombardo e continua fino ad oggi. Un grande successo per la Sicilia che punta su televisione, cinema e teatro...
Formazione professionale siciliana, revocato l’accreditamento al Cerf. Il primo provvedimento di una possibile lunga serie da parte dell’amministrazione regionale?
La revoca dell’accreditamento al Cerf, ente con circa 500 dipendenti che opera sia nella Formazione per minori in obbligo scolastico, sia per quella per adulti disoccupati riapre la questione, mai assopita, dei rischi gestionali legati alla situazione di oligopolio nel settore della Formazione professionale siciliana. La cancellazione del Cerf entra a pieno titolo nella discussione accesa, oramai da mesi, a tutti i livelli istituzionali e non, in Sicilia sulla tipologia di rapporto di lavoro con il proprio personale dipendente, posto in essere da taluni enti formativi. L’inadempienza retributiva del Cerf nei confronti dei propri dipendenti ha rappresentato chiaro sintomo di inaffidabilità dell’organismo di Formazione che è proprio in ragione del proprio accreditamento a riceve erogazioni pubbliche per l’offerta formativa. La revoca dell’accreditamento è iniziata con la cosiddetta fase di avvio da parte del dipartimento regionale della Formazione professionale. Il Cerf si è opposto rivolgendosi ai giudici del TAR Sicilia (Tribunale Amministrativo Regionale). I Giudici del TAR Sicilia, di fatto, con una sentenza che potete leggere sotto, hanno dato ragione all’amministrazione regionale. Così il dirigente generale del dipartimento regionale della Formazione professionale, con decreto.87 del 16 Febbraio scorso, ha revocato l’accreditamento al Cerf.
Troppi contratti atipici in un contesto di oligopolio non ostacolato dalla stessa Regione siciliana
E’ noto che, senza l’accerditamento, un ente formativo non può operare. Così resta incerto il futuro dei circa 500 dipendenti del Cerf. Se pensiamo che operano in Sicilia alcuni enti che drenano il 70 per cento del finanziamento complessivo per i percorsi formativi, è spontaneo chiedersi come mai, con l’esiguo personale subordinato e l’utilizzo sfrenato del contratto atipico, riescano a gestire decine e decine di sedi formative nell’Isola. E, soprattutto, alla luce del secondo comma dell’articolo 70 della legge regionale numero 3 del 2024, ci chiediamo: hanno già ottemperato all’assunzione delle quattro figure per sede formativa, comunicandolo alle istituzioni preposte ed alle parti sociali di categoria?
Migliaia di lavoratori a rischio?
La capacità organizzativa e strutturale tra gli enti si misura nel rispetto delle stesse regole, anche di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Se ciò non avviene e qualcuno dovesse avvantaggiarsene, di certo non resterebbe inosservato alle istituzioni preposte al rispetto delle leggi. Ed allora, non vorremmo che quello del Cerf sia il primo di una lunga serie di revoche. In tal caso il settore subirebbe uno scossone che metterebbe in dubbio il futuro di migliaia di lavoratori in un contesto generale che prevede la copertura finanziaria certa per le attività formative almeno fino al 2030. Un paradosso che la Sicilia di oggi, affamata di competenze e qualifiche, non può permettersi.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1601 del 2023, proposto dalla -OMISSIS-Società Consortile A R.L., in persona del legale rappresentante protempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Adolfo Landi, con domiciliodigitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro l’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale (Dipartimentodella Formazione Professionale della Regione Sicilia) e l’AssessoratoRegionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (DipartimentoRegionale Lavoro – Ispettorato Territoriale del Lavoro Palermo – Comandocarabinieri per la Tutela del Lavoro – Gruppo di Palermo), in persona deirispettivi Assessori pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitalecome da PEC da Registri di Giustizia; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia esecutiva: 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 2/9
del provvedimento prot. n.-OMISSIS- notificato con PEC di pari data,avente per oggetto “Avvio del procedimento di revoca ex art. 7 della Legge241/1990, ex art. 15, comma 3 lettera i) del D.P. Reg. 25/5015. Contestualesospensione immediata del DDG -OMISSIS-del 18.07.2016 così come variatocon DDG-OMISSIS-del 21.04.2017 e DDG -OMISSIS-del 02.02.2018 e DDG-OMISSIS-del 01.10.2020 e -OMISSIS-del 25.01.2022”, nella parte in cui vi silegge << in attuazione a quanto previsto dall’art. 15 del D.P. reg. n.25/2015, comma 3 lettera i) si dispone la sospensione immediatadell’accreditamento concesso con DDG n. -OMISSIS-del 18.07.2016
;
della nota, del Servizio -OMISSIS-, del 16.10.2023, trasmessa con Pec di paridata, di parziale diniego all’istanza di accesso agli atti formulata da -OMISSIS-l’11.10.2023, con particolare riguardo alla nota ComandoCarabinieri Gruppo per la Tutela del Lavoro di Palermo datata 19.09.2023;
ove occorra, del verbale di verifica del 19.09.2023, redatto dal ComandoCarabinieri tutela del Lavoro di Palermo, sulla cui unica scorta il Servizio 3ha disposto la sospensione dell’accreditamento;
ove occorra, della recente nota prot n. -OMISSIS-, del 23.10.2023;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, attuativo e integrativoconnesso e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di accertamento: del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia integrale ditutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata indata 09.10.2023, e, per quanto in questa sede rileva, del diniego d’accesso alverbale di verifica del 19.09.2023, redatto dal Comando Carabinieri tuteladel Lavoro di Palermo, con conseguente ordine alle Amministrazioniintimate di esibizione della documentazione richiesta, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 116, decreto legislativo n. 104/2010; e per la conseguente condanna: dell’Amministrazione Regionale al risarcimento di tutti i danni ingiustiarrecati alla ricorrente a causa della impossibilità, che dalla sospensione le 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 3/9 deriva, a partecipare agli emanati bandi e/o avvisi, ivi compreso ilpubblicato Avviso 7, il progetto relativo allo scorrimento avviso 8 e allepotenziali richieste di collaborazione in ATS pervenute alla ricorrente; Visto il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata; Visto il decreto cautelare n.-OMISSIS- del 31.10.2023 il quale, ai sensidell’art. 56 cod. proc. amm., ha accolto l’istanza di tutela cautelaremonocratica consentendo l’accreditamento ai fini della partecipazione (conriserva) alle procedure in scadenza nelle more della trattazione collegialedell’istanza cautelare; Vista l’ordinanza-OMISSIS- del 22.11.2023 con la quale il Collegio hadichiarato la cessata materia del contendere sull’istanza ex art. 116, comma2, c.p.a., di parte ricorrente e ha disposto incombenti istruttori a chiarimentodei fatti di causa; Vista la memoria depositata in data 4.1.2024 dai Carabinieri del GruppoTutela del Lavoro di Palermo quale adempimento degli incombenti dispostidal Collegio; Visti tutti gli atti della causa; Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssaElena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza informa semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alleparti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO
Con atto introduttivo, regolarmente notificato e depositato, la societàricorrente, organismo di formazione professionale accreditato presso laRegione, ha impugnato l’atto con il quale le è stato notificato l’avvio delprocedimento per la revoca dell’accreditamento regionale nella parte in cui, 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 4/9 contestualmente a tale comunicazione, le è stata applicata la sospensioneimmediata cautelare, ex l’art. 15 del D.P. reg. n. 25/2015, comma 3 letterai), dell’accreditamento concesso con DDG n. -OMISSIS-del 18.07.2016. Laricorrente ha, inoltre, impugnato gli atti presupposti alla determinazionecautelare citata.
L’unico motivo di doglianza proposto è così rubricato: “ violazione e falsaapplicazione dell’articolo 15, lettera i), decreto presidenziale 01.10.2015, n.25. violazione del principio di legalità. violazione e falsa applicazionedell’articolo 15, comma 2, decreto presidenziale 01.10.2015, n. 25. violazionedel principio di legalità. eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.violazione e falsa applicazione dell’art. 21quater, legge 7.08.1990, n. 241.carenza di motivazione. violazione del principio del contrarius actus.violazione dei principi di buon andamento e imparzialità ”. La ricorrentecontesta la legittimità della determinazione presa in fase interinaledall’amministrazione resistente perché contraria a quanto disposto dall’art.15, comma 2, D.P. reg. n. 25/2015 secondo il quale: “ per gravi ragioni, e peril tempo strettamente necessario, è in facoltà dell’Amministrazione disporrecontestualmente la sospensione dell’accreditamento in conformità all’art. 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”; e contraria a quanto dispostodall’art. 21 quater, comma 2, legge n. 241/1990 secondo il quale “ l’efficaciaovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, pergravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che loha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine dellasospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essereprorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenuteesigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre itermini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies ”. Secondo la prospettazione difensiva il provvedimento di sospensioneimmediata dell’accreditamento sarebbe stato adottato in carenza deipresupposti di gravità e urgenza richiesti dalla legge e senza che sia stata 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 5/9 condotta un’adeguata istruttoria sulla contestata situazione di inadempienzeretributive della ricorrente nei confronti dei propri dipendenti, argomentofondante le ragioni dell’amministrazione.
L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio con una memoriadepositata in data 15.11.2023, con la quale ha chiesto nel merito il rigetto delricorso, e con il deposito di documenti.
Con l’ordinanza-OMISSIS- del 22.11.2023 il Collegio ha richiesto aiCarabinieri per la tutela del lavoro, gruppo di Palermo, documentatichiarimenti sull’attualità della situazione di inadempimento restributivodella ricorrente al momento dell’adozione del provvedimento impugnato,cioè alla data del 3.10.2023. Si precisa, infatti, che il provvedimento disospensione dà atto “ dell’esito della verifica ispettiva ” nella quale si riferisce“ la situazione dell’ente conclamata a dicembre 2022 ”.
In data 27.12.2023 i Carabinieri per la tutela del lavoro di Palermo hannodepositato una nota datata 22 dicembre 2023 con la quale hanno fornito ichiarimenti richiesti dal Collegio. In data 4.1.2024 parte resistente hadepositato un’ulteriore memoria chiedendo il rigetto del ricorso nel merito.
All’udienza camerale dell’11 gennaio 2024, previo avviso alle parti sullapossibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60,c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO
Il motivo di illegittimità è infondato per le ragioni che seguono.
I presupposti per adottare da parte dell’amministrazione il provvedimentoex art. 15, comma 2, D.P. reg. n. 25/2015, species rispetto al genus deiprovvedimenti di sospensione dell’efficacia degli atti amministratividisciplinati ex art. 21 nonies, comma 2, L. 241/1990, sono i seguenti: unamotivazione esauriente rispetto alle gravi ragioni che giustificano ilprovvedimento di sospensione, il riferimento al tempo strettamentenecessario di durata del provvedimento interinale e la titolarità del potere del 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 6/9 soggetto che deve adottarlo il quale è “ lo stesso organo ha emanato ovvero daaltro organo previsto dalla legge ”. Per quanto riguarda la gravità delle ragioni che hanno portatol’amministrazione alla sospensione immediata queste sono adeguatamentemotivate nei provvedimenti prodromici a cui si fa esplicito riferimento nelpreambolo della determinazione finale. Gli atti che sono stati valutati in sededi istruttoria sono: l’esposto/denuncia del sindacato prot. n. -OMISSIS-, del09.09.2023 (allegato 4 del ricorso), la richiesta di accertamenti formulata dalServizio 3 in data 18.09.2023 (allegato 5 del ricorso) e la nota del ComandoCarabinieri Tutela del Lavoro del 19.09.2023 (allegato 6 del ricorso). Tali atti ai quali si richiama il provvedimento finale ripercorronol’istruttoria compiuta e il loro contenuto si deve intendere parte integrantedella motivazione che li richiama per relationem. Da tale istruttoria emergeuna situazione conclamata di inadempienze retributive della societàricorrente nei confronti dei propri dipendenti, denunciata in prima istanzadall’associazione sindacale di riferimento, accertata e documentata almenofino a dicembre 2022. Nella memoria prodotta dai Carabinieri del gruppo specializzato datata 22dicembre 2023 si trova il riscontro del fatto che tale situazione era attualeanche al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, ovvero adottobre 2023, nonostante l’ultimo accertamento riportatodall’amministrazione resistente risaliva a dicembre 2022. I Carabinierihanno infatti appreso dall’INPS di Palermo che in data 28 novembre 2023l’ente “ aveva già intrapreso un accertamento ispettivo nei confronti dell’entedi formazione professionale ” e da questo “ sono stati acquisiti i primi atti endoprocedimentali dai quali emergeva che i dipendenti assunti a dichiarazionenon ricevevano retribuzione dal mese di febbraio 2023 ”. Il riscontro a quanto appena esposto è confermato dai dati emersi dallaconsultazione del libro unico LUL, e dai prospetti paga sottoscritti assiemealla tracciabilità delle retribuzioni erogate, relativamente al periodo da 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 7/9 01.10.2022 al 3.10.2023; da tale “ documentazione acquisita emergeva chel’ultima retribuzione erogata è quella riferita al mese di gennaio 2023” . Dalle risultanze anzidette, appare allora evidente che il provvedimento disospensione non solo deve intendersi formalmente legittimo, in quantosupportato da una adeguata motivazione e da sufficiente istruttoria, maanche sostanzialmente legittimo dal punto di vista delle gravi ragionirichieste della legge per l’esercizio del potere. L’inadempimento retributivo,sintomo di inaffidabilità dell’organismo di formazione che in ragione delproprio accreditamento riceve erogazioni pubbliche, era grave e attuale almomento dell’adozione del provvedimento interinale. Per quanto riguarda il termine di durata della sospensione, giova ricordareche tale provvedimento è per natura temporaneo e strumentale ad assicurarein una fase cautelare il raggiungimento del bene vita al quale è preposto ilprocedimento principale. Nel caso di specie la sospensione immediata è statacomunicata alla ricorrente unitamente all’avvio del procedimento per larevoca definitiva dell’accreditamento presso la Regione come organismo diformazione. L’inequivoca connotazione dell’atto prot. -OMISSIS-, del 03.10.2023 rende lasospensione per gravi ragioni una misura urgente e necessaria per assicurareche, durante il tempo che occorre per arrivare all’esito del procedimento direvoca, non si verifichino conseguenze peggiori e irreparabili, in termini diperdite di denari pubblici, a fronte della situazione di grave inadempienza diparte ricorrente. Tale lettura del provvedimento è allora univocanell’individuare come termine finale il “ tempo strettamente necessario ” peresitare il procedimento principale di revoca. Per quanto riguarda, in ultimo aspetto, il requisito formale dell’identità diorgano che ha adottato il provvedimento sospeso e quello di secondo grado disospensione, parte ricorrente ne ha fornito un’interpretazione eccessivamenterestrittiva richiedendo che non solo l’organo debba essere il medesimo maidentica anche la forma dell’atto. Tale ricostruzione non può trovare 16/02/24, 19:00 portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=… https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=202301601&nomeFile=202400484… 8/9 accoglimento, nel caso di specie. L’accreditamento dell’organismo diformazione è stato disposto con D.D.G. n. -OMISSIS-del 18.07.2016 e lasospensione è stata disposta con la comunicazione di avvio del procedimentodi revoca, prot. n.-OMISSIS- questi atti sono solo formalmente differenti maprovengono dal medesimo organo della pubblica amministrazione e ciòrispetta perfettamente il requisito legale richiesto dalla norma per il correttoesercizio del potere.
Per questi motivi il ricorso va respinto e le spese, liquidate come dadispositivo, devono seguire la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lorigetta. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favoredelle parti resistenti in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spesegenerali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024con l’intervento dei magistrati: Federica Cabrini, Presidente Fabrizio Giallombardo, Referendario Elena Farhat, Referendario, Estensore L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Elena Farhat Federica Cabrini