Le violazioni della Caronte & Toutist: come mai Regione siciliana e Comuni non hanno chiesto il risarcimento danni?

di Angelo Giorgianni
Segretario Generale di World Life Organization Ente internazionale no profit che statutariamente persegue la Tutela dei Diritti

“La proroga regionale dei contratti è legittima, come ha stabilito il Tar Sicilia, e i Monopolisti dei trasporti marittimi la devono rispettare. Intervengano istituzioni e magistratura a tutela di utenti e lavoratori”

Le pronunzie dei giudici sono vincolanti per i comuni mortali, ma sono disattese dai Monopolisti dei Trasporti Marittimi, che adottano decisioni unilaterali in contrasto con le stesse nel silenzio assoluto delle Istituzioni Regionali e Comunali, dei Sindacati, delle Associazioni di Categoria e dei Comitati vari. Infatti, il Tar Sicilia (Tribunale amministrativo regionale), pronunziandosi sui ricorsi contro le proroghe dei contratti di servizio applicate dalla Regione per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2023, ha affermato la legittimità delle proroghe, escludendo la possibilità di disdettare i contratti con la Regione e l’infondatezza delle pretese risarcitorie avanzate dalla Caronte & Tourist. Invero, pur dichiarando l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse ha ritenuto che “non esime il giudice dall’accertamento dell’eventuale illegittimità del provvedimento impugnato, seppure a fini risarcitori”.

Infondate le pretese risarcitorie della società

In questo contesto, il Tar ha ritenuto fondata la tesi della Regione che ha sostenuto la legittimità della proroga fondata sull’art. 7, co. 2, del capitolato che prevede «qualora alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto, non fosse individuato il nuovo soggetto affidatario, la Ditta – qualora la Amministrazione lo richieda espressamente – è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario. In tal caso il corrispettivo è fissato sulla base del prezzo determinato in sede di vigenza contrattuale». Il Tar, ha altresì ritenute infondate le pretese risarcitorie della Caronte in quanto “la revisione del prezzo contrattuale è possibile nei limiti di cui al visto art. 8 del capitolato di appalto, che “ha previsto un meccanismo di revisione dei prezzi in grado di garantire nel tempo la stabile rimuneratività delle prestazioni svolte dall’aggiudicataria…”. Tutto ciò che esula dal suddetto meccanismo è, quindi, parte dell’alea contrattuale che è stata espressamente assunta dall’aggiudicataria, come chiarito espressamente dall’ultimo periodo dell’art. 8, co. 3, del capitolato medesimo. In conclusione, “atteso che – a prescindere da ogni valutazione in ordine all’eventuale illegittimità degli atti impugnati – è palese che la Caronte mai avrebbe avuto diritto a pretendere dall’Amministrazione regionale una somma differente e più elevata di quella effettivamente riconosciutale sulla base di precise disposizioni del capitolato d’appalto, quindi le proroghe sono legittime e sono infondate le pretese risarcitorie della Caronte& Tourist.

La questione delle autorizzazioni

In uno Stato di Diritto si dovrebbe ritenere che Giustizia è resa e che il servizio prosegue senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal capitolato! Ma non è così, il Monopolista, legibus solutus, ha deciso di disattendere i contratti e operare in regime di libero mercato, rinunciando al contributo dalla Regione.
Piccolo dettaglio, le attività in libero mercato vengono effettuate con le navi acquisti dallo Stato ex Siremar ancora non pagate ma che sono inserite nella Convenzione e questa mi sembra una inammissibile contraddizione con una scelta di libero mercato, nel quale il Monopolista si affranca dagli obblighi vincolanti derivanti dai contratti (orari, frequenza corse, tariffe…) ma si avvantaggia di natanti vincolati al servizio pubblico. Le stesse navi, che sono impiegate nell’attività giornaliera per numero di corse e frequenza pagate dallo Stato che vengono impiegate stravolgendo l’attività convenzionale, cambiando gli orari e la frequenza delle corse. Per poter fare questo ci vuole l’autorizzazione dell’ente di controllo (Regione): qualcuno ha dato l’autorizzazione o questa regola non vale per i Monopolisti?

Tariffe dei mezzi che trasportano carburanti ed infiammabili con aumenti anche superiori al 500%

Ed intanto, nonostante le rassicurazioni di Caronte & Tourist, le corse e gli orari sono rimodulati secondo le esigenze economiche del Monopolista e le tariffe dei mezzi commerciali sono lievitate, come quelle dei mezzi che trasportano carburanti ed infiammabili con aumenti anche superiori al 500%, con un impatto negativo sui prezzi, con danno per i trasporti, la nautica, il Turismo e per i residenti ed operatori delle Isole posti fuori mercato da questi oneri aggiuntivi, con un grave danno per l’Economia delle Isole Eolie. Ma vi è di più, la Regione invece di contestare la disdetta e reclamare i danni, per fare fronte all’illegittimo aumento del servizio di trasporto la ha immediatamente stanziato 800 mila euro, con una legge approvata dall’Ars, con un danno erariale di cui qualcuno dovrà rispondere.

Infondata e illegittima la procedura di riduzione del personale

Ed oltre il danno ora arriva la beffa: i Monopolisti, dimentichi del fatto che sono ancora legati ad una proroga, suscettibile di rinnovo a norma dell’art.7 co. 2 per “garantire la prosecuzione del servizio fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario”, danno per acquisito il diritto ad operare in libero mercato: su questo presupposto infondato hanno avviato una infondata ed illegittima procedura di riduzione del personale, notificandola all’assessorato regionale alle Infrastrutture. A prescindere dalla contraddizione sui numeri degli esuberi per il fermo delle navi, che non tengono conto del personale per la sicurezza dei natanti fermi e della previsione della Convenzione Statale di una nave di riserva con con il personale, è illogico e strumentale parlare di riduzione del personale mentre nel silenzio assoluto opera sulla linea Porto Empedocle-Pelagie (linea statale) la nave Galaxy noleggiata a scafo armato con personale non italiano. 

Il diritto dei cittadini a conoscere come stanno le cose

In questo contesto i cittadini- utenti hanno il diritto di sapere:
– la Regione ed i Comuni interessati sono a conoscenza di questa sentenza del Tar e se ne sono a conoscenza perché non hanno contestato la disdetta e chiesto il risarcimento dei danni, esponendo peraltro il personale ad un infondata ed illegittima procedura di riduzione del Personale?
– perché la Regione, essendo state illegittimamente disdettati i servizi, ha ritenuto di spendere risorse pubbliche dando per scontate la legittimità del comportamento della Caronte & Tourist e non ha chiesto il rispetto degli obblighi contrattuali, predisponendo la nuova proroga in vista della scadenza di quella vigente?
– perché la Regione comunque consente in regime di libero mercato le utilizzazioni di navi acquisti dallo Stato ex Siremar ancora non pagate ma che sono inserite nella Convenzione e comunque vincolate al Servizio Pubblico?
– ha la Regione o lo Stato autorizzato la modifica dell’attività convenzionale con lo Stato, mediante il cambio degli orari e la frequenza delle corse?
Ci auguriamo, nell’interesse pubblico che il Presidente della Regione, il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, la Procura Generale della Corte dei Conti, la Procura della Repubblica di Palermo e di Barcellona P.G intervengano adottando i provvedimenti di rispettiva competenza.

Foto Regione siciliana

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